Psicotraumatologia
Danno biologico ed esistenziale
 
 
Cos'è la psicotraumatologia
 
 
Congressi e Formazione
 
 
   
  Back
  Home

Nell'ambito giuridico i danni conseguenti all'esposizione ad eventi traumatici, potenzialmente traumatici o stressanti necessitano di essere "misurati", al fine di evidenziare innanzitutto la loro sussistenza ed eventualmente la loro rilevanza al fine di un risarcimento. Come illustrato nel prosieguo, tali danni - se esistenti - devono essere valutati in termini percentuali.
Attualmente la giurisprudenza articola i danni alla persona all'interno di due piani distinti:
- danno patrimoniale;
- danno non patrimoniale: morale, esistenziale e biologico.

Il danno esistenziale si riferisce ad un danno alla persona intesa in senso lato, senza che si possa riscontrare una patologia, né una lesione fisica o psichica, ma attiene a danni, sconvolgimenti e alterazioni in senso negativo rispetto alle abitudini di vita, alle relazioni interpersonali, e alla progettualità, con particolare riferimento alle attività realizzatrici della persona, dotate di tutela costituzionale. Può essere definito come "La forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione dell'identità psicofisica" (Meucci 2006).

Il danno psichico (più correttamente: danno biologico di tipo psichico) fa parte del danno biologico, e "non deve solo prospettarsi come sofferenza soggettiva, turbamento, dolore, ecc., a carattere temporaneo, ma [deve] avere connotati più gravi e oggettivi, si deve avere la cronicizzazione o comunque il protrarsi nel tempo di tale stato di disagio" (Riguzzi 2004). Sebbene distinto dal danno morale ed esistenziale, può presentarsi assieme ad essi. Può essere temporaneo o permanente, e deve essere paramentrato rispetto ad un 100% di integrità psicofisica. Il codice civile, in realtà, non prevede il danno biologico, ma solo il danno patrimoniale (art. 2043) e morale (art. 2059). La formulazione del concetto di danno biologico è quindi un'opera di ingegneria giuridica, posta in essere dal "diritto vivente" (Riguzzi, 2004). Una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 184/1986) sancisce la risarcibilità del danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona, in sé per sé considerata; diventa risarcibile il danno al benessere della persona, "benessere che va inteso come comprensivo di ogni aspetto della qualità della vita".

In sede giuridica, il Tribunale o il Pubblico Ministero si possono avvalere della collaborazione di un esperto per valutare la presenza/assenza di un danno biologico di tipo psichico e, qualora comprovato, valutarne l'impatto sulla persona sia in termini temporanei che permanenti, rispetto alla condizione clinica di partenza. Ovviamente, i danni potranno essere considerati permanenti, a seconda degli autori e della natura degli eventi stessi, qualora valutati ad almeno due o tre anni di distanza rispetto all'evento stesso, o rispetto al termine dell'avvenimento stesso (Buzzi, Vanini 2006), oppure a uno o due anni di distanza (Pajardi, Macrì, Merzagora Betsos 2006).

Per approfondimenti: Giannantonio, M. (2009). Psicotraumatologia. Fondamenti e strumenti operativi. Centro Scientifico Editore